Art. 19.
(Sezioni operative).

      1. Per l'espletamento del servizio d'istituto, i nuclei di cui agli articoli 16 e 17 si avvalgono di personale specializzato che svolge funzioni di polizia ripartito in sezioni operative, distinte per settori di competenza in materia di:

          a) imposte dirette e indirette e tasse sugli affari;

          b) dogane, monopoli e imposte di fabbricazione.

 

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      2. Le sezioni operative di cui al comma 1 sono dirette da funzionari con grado non inferiore a commissario di prima qualifica di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a).